Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare n° 19 del 29.04.1996 e seguenti, disciplina l´esercizio dei seguenti autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone:
a) il servizio di taxi, come definito dall´articolo 2 della legge 15.1.1992, n. 21;
b) il servizio di autonoleggio con conducente come definito dall´articolo 3 della legge 15.1.1992, n.21;